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[1]Gli insegnanti sono nominati con decreto Regio, dietro concorso per esame o per titoli.
[2]I gradi e gli stipendi sono stabiliti in conformita' della tabella annessa alla presente legge.
[3]Uno degli insegnanti sara', con decreto Ministeriale, incaricato della direzione della Scuola, e ricevera' l'indennita' stabilita nella tabella medesima.
[4]La sospensione e la remozione degli insegnanti sono regolate con le norme e discipline della legge 13 novembre 1859, n. 3725, per gli insegnanti dei Licei.
[5]La nomina del personale di vigilanza, di servizio e di quello tecnico inferiore, e' fatta dal Comitato, di cui all'articolo seguente.
Testo in vigore dal 16 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
