Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1885 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Niuna scuola puo' essere istituita prima che sieno approvate con la legge del bilancio le somme occorrenti, ed ogni mutamento che ne accresca la spesa sara' approvato nello stesso modo.
[2]La iscrizione di quelle somme nel bilancio dello Stato deve essere preceduta dalle deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali e dalle rappresentanze degli altri corpi morali` contribuenti alla spesa di fondazione e di mantenimento, a norma della presente legge.
Testo in vigore dal 16 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
