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[1]La nomina dei direttori delle stazioni di prova, agrarie e speciali, e dei professori delle scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici, sara' regolata in conformita' degli articoli 57, 58, 69 e 89 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.
[2]Agli stessi direttori e professori, qualora non abbiano altro impiego dello Stato, sono applicabili il primo comma dell'art. 72 della citata legge 13 novembre 1859, e le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, compreso l'art. 8.
Testo in vigore dal 16 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
