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Gli insegnanti non possono esercitare altra professione od ufficio incompatibile con quello che hanno nella scuola; percio' ogni altro loro ufficio od esercizio deve essere approvato dal Ministro d'Agricoltura, previo il parere del Comitato, di cui all'art. 7.
Testo in vigore dal 16 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
