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Sono estese alle scuole pratiche e speciali d'agricoltura le disposizioni della legge del 18 luglio 1878, numero L'onere dello Stato per le concessioni, di che alla legge stessa, non potra' eccedere lire 50,000 annue.
Testo in vigore dal 16 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
