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[1]Lo Stato provvede direttamente al pagamento degli stipendi, delle spese di istituzione, che gli sono proprie, e di quelle di mantenimento; gli enti che vi contribuiscono versano la loro quota di contributo a rate bimestrali nella Tesoreria provinciale.
[2]Sono versate nella Tesoreria provinciale anche le rette dei convittori ed i proventi della gestione agraria.
Testo in vigore dal 16 giugno 1885 al 16 dicembre 2009
