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[1]Per gli operai pagati ad ore di lavoro, la paga giornaliera e' valutata in base a 10 ore di lavoro al giorno. Per quelli che lavorano a cottimo la paga giornaliera e' valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.
[2]La paga annua e' calcolata per tutti in ragione di 300 giornate di lavoro all'anno.
Testo in vigore dal 13 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
