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Il servizio utile al collocamento a riposo ed in riforma per gli operai regolarmente iscritti a matricola, di cui all'articolo 1, decorre dal giorno della iscrizione a ruolo, la quale non potra' aver luogo prima che l'iscritto abbia compiuto i 18 anni di eta', e purche' non siavi stata interruzione di servizio.
Testo in vigore dal 13 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
