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[1]Agli operai borghesi dei panifici militari che il 1° luglio 1888 si trovassero tuttora in servizio in forza dell'articolo 3 del Regio decreto 24 giugno 1883, N. 1491, si continuera' ad applicare per la pensione il Regio decreto 20 aprile 1879, N. 4867.
[2]TABELLA ANNESSA ALL'ARTICOLO 7.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 3 luglio 1888.
[6]UMBERTO.
[7]E. Bertole' - Viale.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 13 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
