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Gli operai che dopo 25 anni di servizio divenissero inabili a continuarlo per infermita' indipendenti dal medesimo, avranno pure diritto al collocamento a riposo, senza tener conto del limite di eta' fissato dall'articolo precedente.
Testo in vigore dal 13 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
