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[1]Le pensioni contemplate nella presente legge sono rette con le stesse norme generali delle pensioni militari.
[2]Le ferite e le infermita' contemplate negli articoli 1, 2 e 3 saranno accertate nei modi stabiliti al medesimo fine per i militari di truppa.
Testo in vigore dal 13 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
