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Il diritto a pensione delle vedove, degli orfani e dei congiunti degli operai sara' regolato a norma del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, approvato con Regio decreto 22 aprile 1888, fatta eccezione per quanto riguarda l'obbligo del permesso di matrimonio.
Testo in vigore dal 13 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
