Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. 144 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le ferite e le infermita' provenienti da causa di servizio danno diritto al seguente trattamento speciale:
tolto: a) la cecita', l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri, al massimo assoluto della pensione aumentata di un suo terzo;
tolto: b) l'amputazione e la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermita' considerate, secondo le leggi sulle pensioni militari, equivalenti a tale perdita, al massimo assoluto della pensione;
tolto: c) le ferite od infermita' meno gravi, ad una pensione uguale a quella che spetterebbe all'operaio a 25 anni di servizio, sempreche' esso non abbia diritto a maggior pensione per anzianita' di servizio.
tolto: Per gli effetti delle lettere a e b del presente articolo, il massimo assoluto della pensione e' computato, a favore degli operai compresi nella categoria A, coll'aumento del quinto di cui all'articolo 9.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-07-03;5504~art11 · fonte del testo
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