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Gli operai borghesi degli stabilimenti d'artiglieria e del genio, dei magazzini centrali militari, dell'istituto geografico militare, dell'opificio d'arredi militari, della farmacia centrale militare e i casermieri borghesi del genio, regolarmente iscritti a matricola, hanno diritto di esser collocati a riposo in seguito a loro domanda e di conseguire la pensione:
- a)quand'abbiano raggiunto 25 anni di servizio ed abbiano compiuti 50 anni di eta';
- b)quando per ferite od infermita' contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo.
Testo in vigore dal 13 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
