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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato a non comprendere nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari le disposizioni dello articolo 25 della legge 15 giugno 1893 n. 279, il quale rimane percio' di niun effetto.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1893.
[10]UMBERTO,
[11]Sidney Sonnino
[12]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1894 al 16 dicembre 2009
