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[1]E' data facolta' al Governo del Re di emanare, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni occorrenti per la esecuzione della legge.
[2]Con esso si provvedera', in ispecie, a determinare le modalita' relative al versamento in tesoreria del provento delle tasse di cui all'art. 3, a disciplinare il modo di attuazione della vigilanza prevista dall'art. 4, nonche' a stabilire l'ordinamento delle scuole elementari, popolari e professionali da istituirsi sulle navi asilo consentendosi che i licenziati dalle scuole professionali predette possano dare gli esami per il grado di padrone, di cui all'art. 62 del vigente Codice per la marina mercantile, anche se non abbiano gli anni di eta' e di navigazione prescritti, salvo ad ottenere le relative patenti di abilitazione soltanto quando abbiano tutte le condizioni richieste.
[3]La legge 13 luglio 1911, n. 724, per la parte non contemplata nella presente legge, resta abrogata.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 21 giugno 1914.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Salandra - Rubini - Millo - Daneo.
[8]Visto, Il guardasigilli Dari.
Testo in vigore dal 30 giugno 1914 al 1 agosto 1919
