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Le navi asilo e l'Opera nazionale di patronato, sono soggette all'alta vigilanza del ministro della marina, e regolate da appositi statuti organici da approvarsi con Regi decreti su proposta del ministro predetto, di concerto con quelli dell'interno e della istruzione, udito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 30 giugno 1914 al 1 agosto 1919
