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[1]E' istituita, e riconosciuta quale ente morale, l'Opera nazionale di patronato per le navi asilo, con sede in Roma presso il Ministero della marina ed avente per fini:
- a)di promuovere la fondazione e lo sviluppo delle navi asilo, sussidiando anche direttamente quelle di esse che, per deficienza di mezzi in relazione alle esigenze locali, abbiano maggior bisogno di aiuto;
- b)di provvedere, mediante la conclusione di opportuni accordi, al coordinamento della azione benefica delle singole navi asilo, in concorso pure delle altre istituzioni pubbliche o private che abbiano scopi affini.
[2]Essa e' amministrata da un Consiglio composto:
- a)del ministro della marina, ed in caso di assenza od impedimento, di un suo rappresentante, presidente;
- b)di due delegati, l'uno del Ministero dell'interno, l'altro del Ministero dell'istruzione, da nominarsi con R.R. decreti;
- c)di un delegato di ciascuna nave asilo giuridicamente riconosciuta;
- d)di quegli altri membri straordinari, in numero non maggiore della meta' dei precedenti, che con Regi decreti, su proposta del ministro della marina, si riterra' opportuno nominare in considerazione del concorso morale o materiale che da essi possa darsi all'attuazione dei fini della istituzione.
[3]I componenti del Consiglio di cui alle lettere b) e c) durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati senza interruzione, quelli di cui alla lettera d) durano in carica per il tempo stabilito dal Regio decreto di nomina.
[4]Le loro funzioni sono assolutamente gratuite, esclusa qualsiasi medaglia di presenza, indennita' di viaggio e consimili.
Testo in vigore dal 30 giugno 1914 al 1 agosto 1919
