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[1]Gli impiegati dei ruoli aggiunti che abbiano fatto e facciano passaggio nel ruolo ordinario, le loro vedove ed i loro figli minorenni, conservano il diritto alla indennita' speciale di cui agli articoli 15 e 16 della legge 14 luglio 1907, n. 543, nei casi previsti negli articoli stessi fino a che acquistino diritto all'indennita' ordinaria od alla pensione, giusta il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
[2]Gli impiegati predetti possono ottenere che il servizio compiuto in qualita' di aggiunto sia calcolato agli effetti della indennita' ordinaria o della pensione, purche' ne facciano domanda entro sei mesi dalla data della presente legge o dal passaggio nel ruolo ordinario e versino in tesoreria l'ammontare delle ritenute alle quali sarebbero stati soggetti se avessero appartenuto ad un ruolo ardinario.
[3]Gli inscritti alla Cassa di previdenza istituita col R. decreto 18 gennaio 1903, n. 16, possono prelevare la somma da versare in tesoreria dai propri conti individuali, rimanendo in tal caso diminuita di altrettanta somma l'indennita' a carico della Cassa stessa, accantonata ai sensi dell'art. 18 del regolamento approvato col R. decreto 20 ottobre 1904, n. 729.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
