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[1]Il ruolo organico degli ingegneri aggiunti stabilito nella tabella F approvata con la legge 14 luglio 1907, n. 543, e' reso transitorio.
[2]Nel predetto ruolo e' soppressa la classe con lo stipendio di L. 2000 ed e' istituita, a datare dal 1° gennaio 1911, una nuova classe di 10 posti con lo stipendio di L. 4000 da conferirsi ai 10 ingegneri aggiunti piu' anziani, che non passino nel ruolo del personale ordinario.
[3]Gli ingegneri aggiunti attualmente in servizio saranno chiamati a sostenere un esame di idoneita' per il passaggio nel ruolo del personale ordinario secondo le condizioni, le norme ed i programmi da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze.
[4]A coloro che siano dichiarati idonei saranno conferiti, secondo l'ordine che occupano nella graduatoria del personale aggiunto, i posti che siano o si rendano vacanti nelle ultime due classi del ruolo degli ingegneri ordinari.
[5]Dopo che vi siano collocati gli ingegneri aggiunti, riconosciuti idonei nell'esame predetto, si provvedera' alle vacanze, nel modo indicato al primo comma dell'art. 2.
[6]I posti occupati nel ruolo del personale aggiunto dagli ingegneri che passino nel ruolo del personale ordinario sono soppressi; quelli vacanti per qualsiasi altro motivo, danno luogo alle promozioni con le norme dell'art. 13 della legge 14 luglio 1907, n. 543; e quelli che risultino scoperti in fondo al ruolo sono soppressi fino al completo esaurimento del ruolo stesso.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
