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[1]Il ruolo organico degli ingegneri e dei geometri ordinari del catasto e dei servizi tecnici di finanza e' stabilito in conformita' della tabella A annessa alla presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1911.
[2]Le classi, gli stipendi ed il numero dei geometri, disegnatori-computisti ed inservienti, inscritti nei ruoli del personale aggiunto, sono stabiliti in conformita' della tabella B, con effetto dalla data predetta.
[3]Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le circoscrizioni delle Direzioni compartimentali e le norme per il loro riordinamento, e fissate le attribuzioni alle diverse classi del personale tecnico.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1911 al 16 dicembre 2009
