Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1908 al 25 settembre 1917. Leggi il testo vigente →
[1]Per il conferimento delle rivendite di generi di privativa si tien conto del reddito dei tabacchi, verificatosi nell'esercizio finanziario precedente alla data della vacanza.
[2]Per reddito dei tabacchi s'intende la differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e quello ai rivenditori.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 25 settembre 1917
