Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Col 30 giugno 1910 cesseranno di avere vigore le concessioni di rivendite comunque fatte dai passati Governi a favore di enti morali.
[2]Alla morte degli attuali titolari salvo le disposizioni di favore di cui alla presente legge, cesseranno le antiche concessioni di rivendite riversibili agli eredi.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
