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Per le rivendite conferite in base agli articoli 7 e 20 della legge 22 luglio 1906, n. 534, nessuno aumento percentuale di canone e' dovuto, neppure per il periodo trascorso, anche quando il reddito avesse superato L. 2000.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923
