Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.
Abrogato dal 1 gennaio 1923
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.
Abrogato dal 1 gennaio 1923
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923. 310 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per le rivendite concesse in appalto in base a leggi anteriori a quella del 22 luglio 1906, n. 534, o riappaltate in forza dell'articolo 21 della legge stessa si osserveranno le seguenti disposizioni:
tolto: a) al cessare del contratto in corso l'Amministrazione avra' insindacabile facolta' di concederne la rinnovazione di novennio in novennio, senza esperire nuovo incanto, all'appaltatore che abbia sempre gestito personalmente la rivendita. Questa facolta' potra' essere esercitata dall'Amministrazione anche a favore dell'appaltatore, che, cessato il contratto, tenesse la rivendita in reggenza provvisoria;
tolto: b) quando l'appaltatore sia morto prima del compimento del novennio, ed il coniuge superstite e gia' con lui convivente, sia stato ammesso alla continuazione del contratto a sensi dell'art.15 della presente legge, sara' in facolta' dell'Amministrazione di accordargli la rinnovazione dell'appalto, senza esperire nuovo incanto, per un solo novennio, sempreche' il defunto coniuge abbia gestito personalmente la rivendita. La stessa facolta' potra' usare l'Amministrazione a beneficio del coniuge o della prole subingrediti nella continuazione del contratto per effetto di disposizioni anteriori alla presente legge.
tolto: Il coniuge superstite, che abbia convissuto con quello defunto, potra' pure essere ammesso alla rinnovazione per un solo novennio quando la morte dell'appaltatore si sia verificata nel periodo della reggenza provvisoria dal defunto tenuta dopo la cessazione del contratto;
tolto: c) qualora alla cessazione dell'appalto non trovino applicazione i precedenti comma a e b, la rivendita potra' essere appaltata senza esperire incanto, per un solo novennio, al commesso o coadiutore, che vi abbia prestato ininterrottamente servizio per un periodo di tempo non inferiore ai sei anni compiuti al momento della cessazione dell'appalto;
tolto: d) nel caso che cessato per qualunque causa l'appalto, la rivendita si trovasse in reggenza provvisoria ed il gerente avesse prestato senza interruzione, anche quale commesso o coadiutore, un servizio di almeno sei anni compiuti al momento dell'attuazione della presente legge, potra' l'Amministrazione concedergli il riappalto per un solo novennio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 DICEMBRE 1922, N. 1650
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-12;441~art35 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.