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[1]Ogni rivendita, che si trovi in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901, n. 50, al verificarsi della vacanza potra' venir conferita al suo esercente effettivo: a vita se egli la conduca da non meno di quindici anni; per un solo novennio se la conduca da sei anni almeno, senza interruzione in entrambi i casi.
[2]Ogni rivendita, gia' in concessione gratuita per effetto di leggi anteriori a quella del 3 febbraio 1901 ed attualmente in gestione provvisoria, potra' venir conferita al gestore provvisorio: a vita se conti non meno di 15 anni di gerenza provvisoria: per un solo novennio se conti non meno di 6 anni, senza interruzione in entrambi i casi.
[3]Il termine di 15 o 6 anni dovra' sempre essere iniziato avanti il 1° novembre 1906 e compiuto all'epoca in cui si verifichera' la vacanza della rivendita od alla data d'attuazione della presente legge, quando si tratti di reggenti provvisori, computando per costoro anche il servizio prestato nella qualita' di commessi dei defunti titolari.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923
