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[1]Sono vietate le cessioni a titolo gratuito od oneroso delle rivendite ed ogni convenzione tendente a costituire una Societa' per la loro gestione.
[2]L'infrazione a tale divieto fa incorrere di diritto: gli appaltatori nella decadenza dal contratto; i concessionari nella destituzione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
