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L'inosservanza dell'obbligo della gestione personale e' punibile per la prima volta con l'ammonizione ed in caso di reiterate trasgressioni, con la decadenza dal contratto, se si tratti di appaltatori e colla destituzione, se si tratti di concessionari.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
