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[1]Agli effetti della presente legge per esercente effettivo intendesi quegli che ottenne la regolare nomina a commesso.
[2]Agli esercenti effettivi sono equiparati il coniuge ed in sua mancanza il figlio, i quali avendo convissuto col defunto titolare, lo abbiano assistito nella gestione della rivendita da lui penalmente tenuta.
[3]Coadiutore e' colui che fu denunciato dall'appaltatore all'intendenza come persona di fiducia per aiutarlo nell'esercizio della rivendita.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923
