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[1]Nessuno puo' essere concessionario di piu' che una rivendita, ne' per i titoli di uno stesso autore puo' aver luogo piu' di una concessione.

[2]Chi abbia ottenuta la concessione di una rivendita non puo' adire ai concorsi preveduti dall'art. 8 se non dopo cinque anni dalla data del decreto di nomina.

Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-12;441~art23 · fonte del testo

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