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[1]Nessuno puo' essere concessionario di piu' che una rivendita, ne' per i titoli di uno stesso autore puo' aver luogo piu' di una concessione.
[2]Chi abbia ottenuta la concessione di una rivendita non puo' adire ai concorsi preveduti dall'art. 8 se non dopo cinque anni dalla data del decreto di nomina.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923
