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Contro le decisioni degli intendenti di finanza o della Commissioni, relativamente ai conferimenti di rivendite di cui agli articoli 7 e 8, coloro che ne abbiano interesse, nella qualita' di concorrenti, possono ricorrere nel termine di giorni 20 al Ministero il quale emette il provvedimento definitivo.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923
