Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923. Leggi il testo vigente →
[1]Ogni rivendita, il cui reddito abbia superato L. 2000, e' conferita per un novennio ad asta pubblica mediante offerte segrete.
[2]La rivendita e' definitivamente aggiudicata, ad unico incanto, al concorrente che abbia fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, calcolato esso canone secondo il disposto degli articoli 3 e 4.
[3]Anche quando vi sia un solo offerente avra' luogo l'aggiudicazione definitiva in suo favore, purche' l'offerta sia almeno eguale all'importo minimo fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione appaltante.
[4]Quando l'incanto andasse deserto o infruttuoso e' in facolta' del ministro delle finanze di conferire a vita la rivendita a persona fornita di eccezionali titoli di benemerenza e verso il pagamento del canone stabilito dall'art 36.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923
