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[1]La seconda categoria comprende le seguenti classi:
[2]1ª classe: Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie gia' appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi, morti o collocati a riposo per cause dirette e necessarie del servizio, sempreche' il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre ottenesse il collocamento a riposo, e la pensione conseguita dai superstiti, coniuge o prole, non ecceda le L. 1000 annue;
[3]2ª classe: Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie gia' appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, dei militari e degli impiegati governativi, morti in attivita' di servizio o collocati a riposo, sempreche' il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio, se sprovvisti di pensione o questa non ecceda le L. 800 annue, con preferenza di coloro che sono sprovvisti di pensione.
[4]Le vedove e gli orfani dei sottufficiali e guardie gia' appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato e dei militari di truppa morti in attivita' di servizio, saranno compresi in questa classe solo quando il servizio prestato dal marito o padre rispettivo avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923
