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[1]La prima categoria comprende le seguenti classi:
[2]1ª classe: I sottufficiali e guardie gia' appartenenti al corpo della guardia di finanza o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gl'impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per ferite o infermita' contratte per cause dirette e necessarie del servizio e per cio' ammessi al godimento della pensione; sempreche' questa non ecceda le L. 1000 annue;
[3]2ª classe: I sottufficiali e guardie gia' appartenenti al corpo della guardia di finanzia o ad altri corpi armati in servizio dello Stato, i militari e gl'impiegati governativi collocati a riposo se sprovvisti di pensione, o questa non ecceda L. 800 annue; con preferenza di coloro che siano sprovvisti di pensione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923
