Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni della presente legge avranno vigore anche in quei comuni, che si sieno uniformati o in tempo utile si uniformeranno all'art. 18 della legge 15 gennaio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Monza, addi' 26 luglio 1888.
[3]UMBERTO.
[4]B. GRIMALDI. CRISPI. A. MAGLIANI.
[5]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 11 agosto 1888 al 16 dicembre 2009
