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[1]Il limite dei mandati di anticipazione, stabilito dall'art. 51 della legge per la contabilita' generale dello Stato, e' elevato alla somma di L. 50,000 per quelle, fra le spese straordinarie, che il Ministero della guerra fosse autorizzato a fare ad economia.
[2]Tale facolta' e' limitata ad anni due dalla data della presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 5 luglio 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]CASANA. CARCANO.
[7]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 11 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
