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Per gli esercizi dal 1910-911 al 1916-917 si intendono prorogati gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5 e 6, della legge 14 luglio 1907, n. 496. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che sono abrogate le disposizioni concernenti l'assegnazione, nella parte passiva del bilancio dello Stato, delle speciali entrate indicate nel presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dall'esercizio finanziario 1916-917.
Testo in vigore dal 16 settembre 1919 al 16 dicembre 2009
