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[1]Le domande per nuove derivazioni, accompagnate dai progetti delle opere da eseguirsi per la estrazione, condotta, uso e scolo delle acque, sono trasmesse alla prefettura della provincia, e da questa comunicate alle deputazioni provinciali delle provincie interessate, per le eventuali osservazioni.
[2]Esse vengono coi progetti pubblicate nei comuni interessati, e quindi si procede dal genio civile alla visita dei luoghi, alla quale dovranno essere invitati, il richiedente e gli interessati.
[3]Le accennate pubblicazioni fisseranno un termine a tutti gli aventi interesse a presentare le loro osservazioni.
[4]Le eventuali osservazioni delle deputazioni provinciali debbono essere presentate entro un mese dalla fatta comunicazione.
[5]Solo dopo esaurite in via amministrativa le opposizioni, potra' farsi la concessione.
Testo in vigore dal 16 settembre 1884 al 1 gennaio 1917
