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Se la variazione, di cui al precedente articolo, porta aumento nella concessione d'acqua o nella forza motrice, si dovranno fare le pratiche come per le nuove concessioni, e si paghera' per esso aumento un canone proporzionato alla maggior quantita' di acqua o di forza motrice.
Testo in vigore dal 16 settembre 1884 al 1 gennaio 1917
