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[1]Il concessionario e' libero di variare l'uso e i meccanismi del suo opificio, purche' non ne venga pregiudizio ai terzi, e purche' non alteri il modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, ne' il punto della restituzione delle acque.

[2]Le variazioni di uso debbono essere previamente notificate alla prefettura sotto pena di una multa pari al triplo del canone dovuto per la concessione, salvo il diritto all'amministrazione di far rimettere le cose nel pristino stato a spese del contravventore quando le alterazioni risultassero pregiudizievoli.

Testo in vigore dal 16 settembre 1884 al 1 gennaio 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1884-08-10;2644~art6 · fonte del testo

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