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Le concessioni temporarie si fanno per un termine non maggiore di anni trenta; ma spirato quel termine il concessionario ha diritto ad ottenere il rinnovamento della concessione, per un altro trentennio e cosi' successivamente, salvo quelle modificazioni, che per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua si rendessero necessarie nel capitolato della concessione. Il rinnovamento della concessione potra' essere negato, quando nel precedente trentennio, sia per non uso, sia per abuso, il concessionario abbia, a giudizio dell'amministrazione, reso frustraneo il fine per cui fu data la concessione stessa.

Testo in vigore dal 16 settembre 1884 al 1 gennaio 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1884-08-10;2644~art5 · fonte del testo

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