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[1]Gli atti di concessione determinano la quantita', il modo, le condizioni della estrazione e della restituzione delle acque, quelle della condotta e dell'uso, le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria e della igiene pubblica, e stabiliscono l'annuo canone da corrispondersi alle finanze dello Stato.

[2]Vi e' pure prefisso il termine, entro il quale l'acqua concessa dovra' essere derivata ed utilizzata, sotto pena di decadenza dalla concessione.

[3]Questo termine puo' venire prorogato con nuovo decreto dell'autorita' competente, quando venga giustificato il ritardo nella esecuzione delle opere.

Testo in vigore dal 16 settembre 1884 al 1 gennaio 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1884-08-10;2644~art4 · fonte del testo

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