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[1]Le concessioni sono sempre fatte senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Quelle a perpetuita' delle derivazioni d'acqua, non potranno farsi che per legge.
[2]Nei laghi, nei tronchi fluviali di confine, nei corsi d'acqua navigabili ed in quelli dei quali le arginature e le sponde sono inscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, le concessioni di acqua sono fatte per decreto reale, promosso da ministro delle finanze, dopo provocato il parere dei consigli provinciali che possono avere interesse e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno state proposte nell'interesse ed a tutela del buon regime di quelle acque, della libera navigazione e delle proprieta' laterali.
Testo in vigore dal 16 settembre 1884 al 1 gennaio 1917
