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Nessuno puo' derivare acque pubbliche, ne' stabilire su queste mulini ed altri opifici, se non ne abbia un titolo legittimo o non ne ottenga la concessione dal Governo, la quale e' assoggettata al pagamento di un canone, ed alle condizioni stabilite dalla presente legge.
Testo in vigore dal 16 settembre 1884 al 1 gennaio 1917
