Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1886 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Al capoverso dell'articolo 101 del suddetto Codice aggiunto il seguente periodo:
[2]«Queste disposizioni, eccetto quelle degli articoli 36 e 102 non sono applicabili alle navi, addette esclusivamente alla navigazione di diporto, le quali restano altresi' esonerate dall'obbligo di tenere il giornale nautico prescritto dall'articolo 500 del Codice di commercio.»
Testo in vigore dal 20 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
