Art. 8
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All'art. 71 del suddetto Codice e' aggiunto il seguente capoverso: «In mancanza di graduati esteri, o quando il Regio console non creda di farvi ricorso, potra' essere assunto al comando della nave un nazionale che abbia grado minore di quello che sarebbe richiesto, ed alle funzioni di secondo o di terzo di bordo, nazionali ritenuti capaci di esercitarle a giudizio del console stesso. Questa facolta' e' limitata al compimento del viaggio, e cessera' anche prima quando riesca possibile di assumere al comando della nave od alle funzioni di secondo o di terzo, cittadini dello Stato aventi le condizioni prescritte.»
Testo in vigore dal 20 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
