Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 aprile 1886 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 70 del suddetto Codice e' sostituito l'articolo seguente: «Le navi devono essere comandate o da un capitano, o da un padrone, o da un marinaio autorizzato al comando, secondo la navigazione che imprendono, salvo il disposto dal capoverso dell'art. 57.
[2]Le navi che imprendono viaggi di gran cabotaggio ed i piroscafi che fanno il trasporto dei passeggieri nel Mediterraneo devono, oltre al capitano o al padrone, imbarcare un secondo che abbia almeno la qualificazione di scrivano.
[3]Le navi che imprendono viaggi di lungo corso, oltre al capitano devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano.
[4]I piroscafi che fanno il trasporto dei passeggieri fuori del Mediterraneo, oltre al capitano, devono imbarcare un secondo che abbia il grado di capitano ed un terzo che abbia almeno il grado di scrivano.»
Testo in vigore dal 20 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
