Art. 6
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All'art 69 del suddetto Codice e' aggiunto il capoverso seguente: «La direzione delle macchine di forza non superiore a 150 cavalli indicati, sui piroscafi addetti esclusivamente al traffico lungo le coste dello Stato nei limiti stabiliti dal regolamento, e la direzione delle macchine dei piroscafi rimorchiatori, potra' essere affidata a persone pratiche, aventi i requisiti prescritti dal regolamento stesso.
Testo in vigore dal 20 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
