Art. 2
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All'art. 57 del Codice suddetto e' aggiunto il seguente capoverso: «I maggiorenni, proprietari di navi a vela e a vapore, addette esclusivamente alla navigazione di diporto, ascritti a Societa' costituite per tale scopo e riconosciute dal Ministero della Marina, potranno comandarle in persona per qualsivoglia viaggio, senza obbligo d'imbarcare alcuno degli ufficiali indicati all'art. 66 dello stesso Codice.»
Testo in vigore dal 20 aprile 1886 al 16 dicembre 2009
