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I Consorzi costituiti fino a tutto il 1888 con decreti obbligatori delle Deputazioni provinciali o del Ministero a termini dell'art. 7 della legge 5 giugno 1881 e che fecero domanda per la costruzione di linee ferroviarie nella quarta categoria, possono chiedere invece il sussidio chilometrico a termini della legge 24 luglio 1887 e congiuntamente alla concessione della costruzione e dell'esercizio, senza che con cio' la obbligatorieta' del vincolo e la loro esistenza legale venga ad essere infirmata, purche' pero' non siano accresciuti gli oneri degli Enti consorziati.
Testo in vigore dal 10 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
